Frequently ask question
Qual è l’iter e la durata della certificazione?
La durata della certificazione è di 5 anni. ICMQ effettua una visita di valutazione iniziale presso la sede dell’Impresa e il mantenimento della certificazione prevede una sorveglianza annuale per i 3 anni successivi, di carattere documentale, quindi una verifica di rinnovo in campo.
Quali sono le attività e i campi di applicazione della certificazione?
Sono oggetto di certificazione le attività di installazione, riparazione e manutenzione di:
- apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 303);
- impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 304).
Quali attività sono escluse?
Sono escluse dalla certificazione le attività relative a:
- fabbricazione/riparazione nel luogo di produzione delle apparecchiature fisse;
- celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero, per le quali sussiste l’obbligo per i propri dipendenti, dal 1° luglio 2017, di essere in possesso di un certificato in conformità al Regolamento di Esecuzione (UE) n° 2015/2067.
Quali sono gli obblighi per le imprese f-gas?
Le imprese f-gas:
- possono operare solo se registrate nel Registro nazionale f-gas;
- devono disporre di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto, cioè almeno una persona certificata per ogni 200mila euro di fatturato legato all’attività f-gas;
- devono dimostrare che il personale impegnato nelle attività f-gas abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle;
- devono predisporre un piano della qualità, cioè un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità del servizio offerto;
- devono certificarsi utilizzando un organismo di certificazione accreditato.
Quali sono gli sviluppi normativi nel settore f-gas?
Il quadro normativo di riferimento per la certificazione f-gas è stato recentemente aggiornato a livello europeo grazie al Regolamento (UE) N. 517/2014, che ha definitivamente abrogato il Regolamento (CE) n. 842/2006. Il nuovo Regolamento non ha introdotto particolari modifiche allo schema di certificazione già in atto, ma solo limitazioni all’immissione in commercio di alcuni prodotti e apparecchiature.Successivamente il Regolamento di Esecuzione (UE) n° 2015/2067 del 17 novembre 2015, che ha abrogato il Regolamento 303/2008, ha introdotto alcune novità fra le quali un nuovo parametro di misura degli f-gas, che da kg di CO2 passa a tonnellate equivalenti di CO2. Al momento in Italia la situazione normativa relativa alla certificazione f-gas delle imprese è invariata, in quanto è ancora in vigore il Dpr 43/2012. In attesa del recepimento della nuova normativa europea e di una revisione dello schema di accreditamento nazionale, lo schema certificativo attuale resta immutato.