CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism

Emissioni in atmosfera in impianti produttivi

Il Carbon Border Adjustment Mechanism, istituito dal Regolamento (UE) 2023/956, è lo strumento attraverso il quale l’Unione europea intende affrontare il rischio che la produzione di merci ad elevato impatto in termini di emissioni di gas serra, sia trasferita in Paesi nei quali i vincoli sono meno stringenti.

Il principio alla base del CBAM è quello di attribuire un costo alle emissioni incorporate nei beni importati nell’Unione Europea, in modo da contribuire a creare condizioni di maggiore parità tra produttori europei, soggetti al sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), e produttori situati al di fuori dell’UE. Si applica ad alcune famiglie di prodotti:

  • Cemento
  • Energia Elettrica
  • Fertilizzanti
  • Ghisa, ferro e acciaio
  • Alluminio
  • Sostanze chimiche (idrogeno)

Si tratta di alcune delle categorie di prodotti a cui si applica l’EU ETS, quelle soggette al carbon leakage, cioè al rischio di rilocalizzazione della produzione. Il soggetto che importa i prodotti di cui sopra (il dettaglio è definito in un allegato al Regolamento) all’interno del Mercato Comune Europeo, deve iscriversi al registro CBAM e diventare Dichiarante Autorizzato. Ogni anno il Dichiarante Autorizzato deve comunicare, inserendole nel registro, le emissioni di gas serra generate dai prodotti che ha importato (le cosiddette “emissioni incorporate”) e restituire una quantità equivalente di “certificati CBAM”.

I certificati CBAM saranno venduti dalla Comunità Europea sulla base di aste il cui prezzo di partenza sarà basato sul valore medio di scambio delle quote EU ETS nel periodo precedente all’asta stessa. I proventi della vendita dei certificati CBAM saranno destinati a progetti legati alla lotta ai cambiamenti climatici.

Il calcolo delle emissioni incorporate

Il Dichiarante Autorizzato, che deve comunicare le emissioni che ha importato, deve passare dalla quantità di prodotti importati alla corrispondente quantità di CO2. Per farlo ha due possibilità:

  • Usare i valori di default. Il Regolamento 2025/2621 contiene una serie di valori che, in funzione del prodotto e del Paese di produzione, consentono di calcolare le emissioni incorporate. Non è richiesta alcuna verifica indipendente. È la soluzione più semplice. La contropartita è che i valori di default sono “conservativi”, cioè molto elevati. Chi li usa si espone a costi maggiori di chi utilizza i valori di emissione reali.
  • Usare i valori reali forniti dai produttori. In questo caso, la comunicazione delle emissioni deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Verifica rilasciata da un verificatore accreditato da un ente di accreditamento di uno Stato membro della Comunità Europea.

Il requisito si applica a cascata su tutta la catena di fornitura a causa di quelli che il Regolamento chiama “precursori”, cioè le materie prime utilizzate e rientranti a loro volta nel campo di applicazione del Regolamento CBAM.

Diversamente dall’EU ETS, il CBAM si applica infatti anche ai prodotti finiti. Non si deve invece tenere conto delle emissioni legate a prodotti non CBAM.

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