Frequently ask question
Qual è l’iter per la certificazione di una ESCO?
L’attività di certificazione prevede una valutazione iniziale da parte di ICMQ e una successiva fase di sorveglianza annuale del certificato, che ha una durata triennale e può essere rinnovato per il successivo triennio. Le verifiche sono di tipo documentale e mediante visita sia presso la sede della ESCO, sia presso uno o più suoi clienti, in relazione al numero di contratti attivi. Quali sono i requisiti minimi che una ESCO deve possedere per essere certificata?Per essere certificata una ESCO deve dimostrare di essere in grado di svolgere tutte le attività citate dalla norma UNI EN ISO 11352, par. 4.2, dalla lettera a) alla lettera k), qui di seguito riportate:
- diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento;
- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature oggetto dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica alla legislazione e alla normativa di riferimento con individuazione degli eventuali interventi di adeguamento e di mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;
- elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;
- progettazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica da realizzare, con la redazione di specifiche tecniche;
- realizzazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
- gestione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e conduzione degli stessi garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica ed economica;
- manutenzione degli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
- presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini dell’omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l’acqua);
- supporto tecnico, per l’acquisizione e/o gestione di finanziamenti, incentivi, bandi inerenti interventi di miglioramento dell’efficienza energetica;
- attività di formazione e informazione dell’utente;
- certificazione energetica degli edifici (obbligatoria se congruente con il campo di attività della ESCO)
Quali attività facoltative erogate dalla ESCO possono essere certificate?
Possono essere certificate le attività facoltative indicate dalla lettera m) alla lettera p) nella norma UNI EN ISO 11352, par. 4.2, qui di seguito riportate:
- finanziamento dell’intervento di miglioramento dell’efficienza energetica;
- acquisto dei vettori energetici necessari per l’erogazione del servizio di efficienza energetica;
- sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, sempre finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica;
- ottimizzazione economica dei contratti di fornitura eventualmente anche mediante modifica dei profili di prelievo dei vettori energetici.
Quando una ESCO è nelle condizioni di richiedere la certificazione?
Fatto salvo il rispetto dei requisiti e delle capacità minime individuate dalla norma UNI EN ISO 11352, prima del rilascio della certificazione alla ESCO deve poter essere verificato almeno un Contratto a Garanzia di Risultato (finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica):
- presso il cliente (della ESCO) deve almeno essere disponibile un contratto concluso o in svolgimento (ad esempio per la realizzazione e/o conduzione di un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica);
- presso la ESCO deve essere disponibile almeno un contratto attivo (finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica) e grazie al quale si dimostri di aver conseguito almeno un primo ciclo di miglioramento. Indipendentemente dalle forme contrattuali, deve essere stato svolto un primo ciclo di attività (indicate dalle lettere dalla a) alla k) della norma UNI EN ISO 11352, par. 4.2) che dimostri il miglioramento dell’efficienza energetica.
Cosa s’intende per ciclo di miglioramento?
È il ciclo in cui è possibile verificare il miglioramento dell’efficienza energetica definito dal Contratto a Garanzia di Risultato, purché rappresentativo della ciclicità del processo o dell’utilizzo dell’oggetto dell’intervento. La durata del ciclo di miglioramento deve comunque essere definita contrattualmente ed essere connessa alle modalità di verifica così come alle obbligazioni contrattuali di miglioramento dell’efficienza energetica.