CAM Edilizia: le novità
di Massimo Cassinari e Manuel Mari
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il decreto 24 novembre 2025, ha modificato l’allegato 1 del precedente Decreto del 5 agosto 2024 relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.” (CAM Edilizia).
Il nuovo Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025, ed entrato in vigore il 2 febbraio 2026, ha introdotto diverse novità, frutto del lavoro periodico di revisione operata dal ministero.
Tra le più significative, già introdotte in analogia anche nel precedente decreto correttivo del CAM Strade, si segnalano:
• Paragrafo 1.3.2. “Studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici”. Per quanto il LCA dell’edificio non sia obbligatorio e riferito solo ad alcuni dei criteri premianti contenuti nel decreto stesso, è ora specificata una metodologia per la loro conduzione, tale da assolvere ai contenuti richiesti per la redazione della Relazione di Sostenibilità dell’edificio del PFTE.
• Paragrafi 2.4.2 e 2.4.3, 2.4.5, rispettivamente per “Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati”, per “Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso”, e per “Prodotti in laterizio”: è stata introdotta la possibilità, per un periodo di 36 mesi dalla pubblicazione del decreto, di ritenere conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore percentuale totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.
• Paragrafo 2.5.3 “Rinterri e riempimenti”: è ora previsto che per un materiale, il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclo di un rifiuto, realizzato dal fabbricante del prodotto, sia possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio 2.1.2, oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l’indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l’EoW.
Tra i criteri revisionati vi è anche il 3.2.9 “Prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra”, che prevede l’attribuzione di un punteggio premiante, cumulativo o per singolo prodotto da costruzione, all’operatore economico che si approvvigiona da impianti situati in paesi ricadenti in ambito EU ETS o che applicano sistemi riconosciuti dalla Commissione Europea come equivalenti all’ETS.
Scopo di questo requisito è favorire l’utilizzo di materiali che, in quanto prodotti in impianti che applicano la Direttiva EU ETS, si impegnano nella riduzione delle emissioni climalteranti.
ICMQ, in quanto organismo di certificazione di riferimento per il settore delle costruzioni, offre un ampio ventaglio di servizi finalizzati a dimostrare l’applicazione dei requisiti CAM.