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CBAM: al via l’applicazione a regime

di Massimo Cassinari

Al percorso di lotta ai cambiamenti climatici, delineato dell’Unione Europea in applicazione del protocollo di Kyoto e avviato nel 2005 con la Direttiva 2003/87/CE (meglio nota come EU ETS), si aggiunge un nuovo tassello: il Regolamento 2023/956, meglio noto come CBAM.
Le aziende con stabilimenti in Europa e i cui prodotti rientrano nel campo di applicazione della Direttiva EU ETS, sono soggette all’applicazione di un sistema basato su “quote”. Una quota corrisponde all’immissione in atmosfera di una tonnellata di CO2. Nei primi anni di applicazione della Direttiva, i costi per le aziende erano ridotti, grazie a un sistema di assegnazioni gratuite che consentivano alle aziende di non dover acquistare sul mercato quote mancanti. Con il passare del tempo, le assegnazioni gratuite si sono ridotte e le aziende europee hanno cominciato a sostenere costi legati all’acquisto delle quote mancanti.
Questo causa un vantaggio, basato su un dumping ambientale, per le aziende che producono al di fuori del territorio della Comunità Europea. Il Regolamento CBAM nasce allo scopo di riportare un equilibrio.

Il Regolamento CBAM e le fasi di attuazione
CBAM è l’acronimo che di Cross Border Adjustment Mechanism e si applica ad alcune famiglie di prodotti:
- Cemento
- Energia Elettrica
- Fertilizzanti
- Ghisa, ferro e acciaio
- Alluminio
- Sostanze chimiche (idrogeno)
Si tratta di alcune delle categorie di prodotti a cui si applica l’EU ETS, quelle soggetti al carbon leakage, cioè al rischio di rilocalizzazione della produzione. Il soggetto che importa i prodotti di cui sopra (il dettaglio è definito in un allegato al Regolamento) all’interno del Mercato Comune Europeo, deve iscriversi al registro CBAM e diventare Dichiarante Autorizzato. Ogni anno il Dichiarante Autorizzato deve comunicare, inserendole nel registro, le emissioni di gas serra generate dai prodotti che ha importato (le cosiddette “emissioni incorporate”) e restituire una quantità equivalente di “certificati CBAM”.
I certificati CBAM saranno venduti dalla Comunità Europea sulla base di aste il cui prezzo di partenza sarà basato sul valore medio di scambio delle quote EU ETS nel periodo precedente all’asta stessa. I proventi della vendita dei certificati CBAM dovrebbero essere destinati a progetti legati alla lotta ai cambiamenti climatici.
La fase di applicazione in via sperimentale del Regolamento CBAM è cominciata nel 2024. L’applicazione a regime è partita dal 1° gennaio 2026. Nella fase transitoria non era previsto l’intervento di un verificatore a confermare la correttezza delle informazioni comunicate, mentre nell’applicazione a regime i verificatori potranno assumere un ruolo fondamentale.

Il calcolo delle emissioni incorporate
Il Dichiarante Autorizzato, che deve comunicare le emissioni che ha importato, deve passare dalla quantità di prodotti importati alla corrispondente quantità di CO2. Per farlo ha due possibilità:
1. Usare i valori di default. Il Regolamento 2025/2621, contiene una serie da valori che, in funzione del prodotto e del Paese di produzione, consentono di calcolare le emissioni incorporate. Non è richiesta alcuna verifica indipendente. È la soluzione più semplice. La contropartita è che i valori di default sono “conservativi”, cioè molto elevati. Chi li usa si espone a costi maggiore di chi utilizza i valori di emissione reali.
2. Usare i valori reali forniti dai produttori. In questo caso, la comunicazione delle emissioni deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Verifica rilasciata da un verificatore accreditato da un ente di accreditamento di uno Stato membro della Comunità Europea.
Il requisito si applica a cascata su tutta la catena di fornitura a causa di quelli che il Regolamento chiama “precursori”, cioè le materie prime utilizzate e rientranti a loro volta nel campo di applicazione del Regolamento CBAM.
Diversamente dall’EU ETS, il CBAM si applica infatti anche ai prodotti finiti. Per esempio, una società che produce tubi in acciaio e per farlo compra nastri in acciaio e li lavora, deve tenere conto:
- delle proprie emissioni dirette, dovute ad eventuali processi di combustione necessari per lavorazioni a caldo. Tipicamente si tratta di gas naturale, olio combustibile, carbone ecc.
- delle emissioni incorporate nei nastri in acciaio che acquista.
Non si deve invece tenere conto delle emissioni legate a prodotti non CBAM. Per esempio, se i tubi sono verniciati, il contributo emissivo legato alle vernici non deve essere considerato, così come non si tiene conto delle emissioni generate delle operazioni di trasporto né delle movimentazioni interne con mezzi a motore.
È una differenza fondamentale rispetto alla valutazione del ciclo di vita (LCA e EPD) che chiede invece di tenere conto di tutto quanto costituisce il prodotto finito, ma che è invece allineata alle regole applicate nell’EU ETS.
Per quanto riguarda le emissioni incorporate nei nastri, si ripropone lo stesso dilemma esposto in precedenza: usare i valori di default (elevati) o chiedere i valori reali di propri fornitori. Anche in questo caso i valori reali devono essere accompagnati da una Dichiarazione di Verifica rilasciata da un Verificatore accreditato.
Il processo si ripete a catena fino alla fonte primario, cioè all’acciaieria all’origine di tutto il processo; è quindi chiaro che il numero di aziende coinvolte, in tutto il mondo, è molto elevato. Il costo delle emissioni incorporate andrà a costituire una parte del costo del prodotto importato. È evidente che chi poterà dimostrare valori effettivi sensibilmente più bassi di quelli di default avrà un vantaggio competitivo.

L’accreditamento
L’applicazione del Regolamento CBAM è iniziata quest’anno: i Dichiaranti Autorizzati avranno tempo fino al 30 settembre 2027 per comunicare le emissioni incorporate nei prodotti importati nel corso del 2026.
I Regolamenti che definiscono i dettagli per il processo accreditamento e di verifica sono stati pubblicati alla fine del 2025 e gli enti di accreditamento di tutta Europa, tra cui Accredia, si stanno attrezzando per rilasciare gli accreditamenti. ICMQ sta predisponendo la documentazione e presenterà la domanda di accreditamento non appena questo sarà possibile. Sono in corso contatti con soggetti operanti in varie parti del mondo per disporre delle conoscenze sia dal punto di vista tecnico sia linguistico che consentano di svolgere le attività con la massima professionalità ed efficacia. Il Regolamento CBAM prevede infatti che una parte della verifica sia eseguita in presenza presso l’impianto di produzione e da persone che conoscano la lingua usata da chi nell’impianto ci lavora.
Le attività vere e proprie si svolgeranno nel 2027, ma già nella seconda parte del 2026 si svolgeranno alcune verifiche “pilota” per sperimentare tutte le procedure e le modalità operative.
Le aziende virtuose, che saranno in grado di produrre le stesse quantità di prodotti con meno emissioni di gas serra, avranno un vantaggio che impatterà sul prezzo di vendita. I benefici diventano concreti se l’efficienza è reale e non green washing, qui entra in gioco il ruolo dei Verificatori. Questa è la mission di ICMQ: siamo pronti!

Leggi l'articolo impaginato su ICMQ Notizie n. 121

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ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.