CAM Strade: cosa è cambiato con il correttivo
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il decreto 11 settembre 2025, ha modificato l’allegato 1 del Decreto 5 agosto 2024 relativo ai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali” – CAM Infrastrutture stradali (CAM Strade).
Il nuovo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2025, ed entrato in vigore il giorno successivo, ha l’intento di essere un “correttivo” della precedente versione del decreto, limitandosi quindi a modifiche relative solo a specifici elementi. Ulteriori evoluzioni del decreto saranno eventualmente contenute in una sua futura revisione, frutto del lavoro periodico di revisione operata dal ministero, e già avviata.
Tra le novità introdotte si segnalano quelle di seguito sinteticamente riportate, relative ad alcune delle tematiche di particolare rilievo.
Studi LCA dell’opera
● Paragrafo 1.3.2. “Indicazioni per gli studi LCA”: è ora specificato che la metodologia LCA semplificata riportata è riferita al criterio premiante 3.2.2, in caso di affidamento lavori sulla base di progetto approvato corredato da studio LCA, laddove non diversamente prescritto. La semplificazione introdotta limita lo Studio LCA a un numero ridotto di fasi del ciclo di vita, fornendo informazioni utili ad assolvere ai contenuti minimi richiesti dalla r elazione di sostenibilità dell’opera del progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE) come previsto all’art. 11 commi c) e d), All. I7 d.lgs. 36/2023). Rispetto alla precedente versione del decreto è stato eliminato l’obbligo che la relazione LCA sia accompagnata da un attestato di verifica, condotta in accordo alla ISO 14071 "Life cycle assessment - Critical review processes and reviewer competencies: Additional requirements and guidelines to ISO 14044:2006", emesso da un Organismo di Certificazione accreditato secondo la ISO 17029, per la ISO 14025.
Tale obbligo, invece, permane nel criterio premiante 3.2.2 ”Appalto lavori basato su studi LCA” relativamente allo Studio LCA aggiornato dall’offerente, che unitamente ad una relazione tecnica delle proposte migliorative offerte, deve essere fornito a dimostrazione del miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara.
Contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto:
● Paragrafo 2.1.2 “Contenuti del capitolato speciale d’appalto “: indica che per i materiali da utilizzare per la formazione del corpo stradale e per le miscele utilizzate per pavimentazione stradale realizzate in loco, non è richiesto fornire le evidenze di prova (certificazioni di prodotto o EPD) indicate nello stesso paragrafo;
● Paragrafi 2.3.2 e 2.3.3 rispettivamente per “Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati” e per “Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibro compresso”: è stata introdotta la possibilità, per un periodo di 36 mesi dalla pubblicazione del decreto (fino quindi al 24 settembre 2028), di ritenere conformi le certificazioni del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto riportanti il solo valore % totale, senza la specifica del valore delle singole frazioni.
● Paragrafo 2.4.4 “Rinterri e riempimenti”: è ora previsto che per un materiale il cui contenuto di riciclato è pari al 100%, in quanto costituito esclusivamente da materiale derivante da un processo End of Waste (EoW) autorizzato per il recupero e riciclo di un rifiuto, realizzato dal fabbricante del prodotto, sia possibile dimostrare tale percentuale mediante gli schemi di certificazione o strumenti di cui al criterio 2.1.2, oppure mediante una dichiarazione del fabbricante, che riporti chiaramente l’indicazione della percentuale di contenuto di riciclato del 100% del prodotto, accompagnata dall’autorizzazione al recupero e dalla documentazione prevista dalla legge per l’EoW.
● Paragrafo 3.2.10.3 “Requisiti degli Imballaggi in plastica degli oli lubrificanti”: è stato ridotto dal 75% al 50% il valore minimo di plastica riciclata post-consumo richiesto per assegnare un punteggio per questo criterio premiante.
● Paragrafo 2.3.1 “Circolarità dei prodotti da costruzione”: per i conglomerati bituminosi a freddo destinati alla manutenzione stradale di emergenza, è stata ridotta la percentuale minima di granulato di conglomerato bituminoso dal 50% al 20%.
Indice di riflettanza solare (SRI) delle pavimentazioni:
● Paragrafo 2.2.1 “Sostenibilità ambientale dell’opera”: introduce la non applicabilità della prestazione per le pavimentazioni in pietra naturale di origine italiana. La performance permane invece per le altre pavimentazioni, anche se ne sono stati rivisti i parametri rispetto alla precedente versione.