News

Le novità del Regolamento prodotti da Costruzione

di Elena Benzoni
Il 18 dicembre 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento prodotti da Costruzione 2024/3110.
L’esigenza dell’aggiornamento dell’attuale Regolamento CPR 305/2011 nasce da lontano ed ha radici in diversi problemi, tra cui si possono citare ad esempio:
• il funzionamento incompleto del mercato unico causato dalla presenza di barriere tecniche fra Stati membri;
• la lentezza del sistema di pubblicazione delle norme armonizzate, che ha portato ad una progressiva paralisi dell’aggiornamento normativo.
La seconda causa è a sua volta all’origine di un ulteriore problema: in assenza di aggiornamenti normativi, il Requisito 7 relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali, introdotto con il CPR 305/2011, è rimasto nel tempo sostanzialmente inapplicato.
A questi si aggiungono poi l’evoluzione del mercato, con nuovi operatori come i marketplace online e i fornitori di servizi logistici e la necessità di strumenti digitali per la gestione e la tracciabilità delle informazioni relative ai prodotti.
Da ultimo, ma non certo per importanza, emerge anche l’esigenza di allineare la normativa del settore delle costruzioni agli obiettivi ambientali dell’Unione europea, in particolare a quelli del Green Deal europeo e del Circular Economy Action Plan, che richiedono una maggiore integrazione dei principi di sostenibilità e di economia circolare nella regolamentazione dei prodotti da costruzione.
Come è stato per il CPR 305/2011 attualmente in vigore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 aprile 2011 e divenuto pienamente applicabile il 1° luglio 2013, dopo una fase transitoria durata oltre due anni, anche il nuovo CPR 2024/3110 prevede un lungo periodo di transizione. Durante questa fase dovranno essere progressivamente revisionate e riemesse tutte le norme armonizzate per la marcatura CE e verrà introdotto e applicato il nuovo sistema AVCP 3+ per la valutazione e verifica della prestazione relativa alla sostenibilità dei prodotti.
Per cominciare a conoscere il nuovo CPR il modo più semplice è rispondere alla domanda più frequente che viene posta dai produttori: “Quali sono le principali differenze tra il CPR 3110 e l’attuale 305?”
La risposta completa e dettagliata richiederebbe uno spazio molto ampio. Basti ricordare che l’attuale CPR si compone di 68 articoli, mentre il nuovo regolamento ne conta 95. Questi si possono distinguere in tre categorie: circa 40 articoli sono rimasti sostanzialmente invariati, 30 sono stati modificati, mentre i restanti 25 articoli sono completamente nuovi.
Partiamo quindi, in questo spazio, con alcune delle modifiche più significative, cominciando dalle novità che si incontrano già leggendo le definizioni riportate all’articolo 3.
Cos’è un prodotto da costruzione? La logica nella definizione rimane sostanzialmente invariata – prodotti destinati a essere incorporati permanentemente nelle opere di costruzione – ma il nuovo CPR esplicita alcuni aspetti che nel regolamento precedente erano rimasti sottintesi. Si chiarisce, innanzitutto, che rientrano nella definizione di prodotto sia gli elementi che possiedono una forma fisica definita al termine del processo produttivo (ad esempio un mattone), sia quelli che acquisiscono la loro forma definitiva solo dopo la messa in opera (ad esempio il conglomerato bituminoso). La definizione tiene inoltre conto dell’evoluzione dei processi produttivi e va ad includere esplicitamente anche la stampa 3D.
Si prosegue con la definizione di “immissione sul mercato” che viene ampliata rispetto all’attuale, includendo anche la prima messa a disposizione sul mercato di un prodotto usato dopo la sua disinstallazione. Con “prodotto usato”, si intende un prodotto che non è un rifiuto o che ha cessato di essere tale conformemente alla direttiva 2008/98/CE, che è stato installato almeno una volta in un’opera di costruzione e che può essere rimesso sul mercato se:
- non è stato sottoposto a processi diversi dalle normali operazioni di controllo, pulizia o riparazione finalizzate al riutilizzo, oppure se
- è stato oggetto di processi di trasformazione, ma che non incidono in modo essenziale sulle prestazioni del prodotto.

Già dalle prime definizioni si comincia, dunque, a intravvedere come il nuovo regolamento dedichi maggiore attenzione al tema della sostenibilità.
Anche l’elenco degli “operatori economici” viene ampliato per tener conto dell’evoluzione del mercato. Accanto alle figure già presenti nel CPR 305/2011 (fabbricante, mandatario, importatore e distributore), si introduce esplicitamente il fornitore di servizi di logistica e, più in generale, qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nella fabbricazione, nella rifabbricazione o nella messa a disposizione sul mercato dei prodotti. In un’ottica di sostenibilità, il regolamento riconosce quindi anche il ruolo di quegli operatori che sottopongono a processi di trasformazione i prodotti disinstallati da opere di costruzione, trasformandoli in ‘nuovi’ prodotti rifabbricati.
Un ulteriore elemento di innovazione del nuovo CPR è l’introduzione del concetto di permalink: collegamento digitale permanente associato al prodotto. Con questo strumento si passa dalla tradizionale logica di etichettatura cartacea applicata al prodotto o fornita al cliente quando non è possibile etichettare i prodotti (vedi aggregati), a un sistema digitale che vuole rendere disponibili online le informazioni quali ad esempio la Dichiarazione di prestazione e conformità (DoPC).
Proseguendo con l’analisi dell’articolo 3, si incontra l’estensione della definizione di ‘caratteristiche essenziali’, in particolare nell’allegato I viene introdotto un nuovo requisito, il n.7, relativo alle emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione, portando così da 7 a 8 i BWR:
1. Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente
4. Sicurezza e accessibilità nell’uso
5. Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Emissioni nell’ambiente esterno delle opere di costruzione
8. Uso sostenibile delle risorse naturali
L’introduzione del nuovo requisito n.7, insieme all’ottavo relativo all’uso sostenibile delle risorse naturali (già presente nel CPR 305) ha lo scopo di accompagnare i fabbricanti di prodotti da costruzione verso una più attenta considerazione degli aspetti ambientali. La sostenibilità diventa così uno dei temi centrali del nuovo CPR.
Per l’ottavo requisito, il nuovo CPR introduce inoltre uno specifico sistema di valutazione e verifica della prestazione, l’AVS 3+, non previsto nel CPR 305/2011.
Ecco allora un’altra importante novità: i sistemi AVS (ex AVCP) passano da 5 a 6. Ai sistemi 1+, 1, 2+, 3 e 4, che rimangono i sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni dei prodotti così come li conosciamo, si aggiunge il sistema AVS 3+.
In questo AVS i compiti del fabbricante prevedono l’effettuazione della valutazione della prestazione del prodotto, raccogliendo i dati necessari per determinare i valori iniziali, formulare ipotesi ed elaborare modellizzazioni, oltre a garantire il controllo della produzione in fabbrica. I compiti dell’organismo notificato nell’AVS 3+ consistono invece nella convalida iniziale della metodologia utilizzata dal fabbricante per determinare le prestazioni ambientali del prodotto. In particolare, l’organismo notificato verifica i valori iniziali utilizzati, le ipotesi formulate, il processo applicato per generare la valutazione e l’eventuale software impiegato, nonché, tramite una visita iniziale allo stabilimento, la correttezza dei dati specifici dell’impresa utilizzati nella valutazione. Diversamente dai sistemi AVCP tradizionali, non è prevista una sorveglianza periodica sistematica: l’intervento successivo dell’organismo notificato è richiesto solo nel caso di modifiche sostanziali del prodotto, del processo produttivo o dei parametri utilizzati nella valutazione che possano incidere sui risultati dichiarati.
Presso la Commissione europea è attivo il gruppo di lavoro SH-03, incaricato di predisporre i Position Paper che costituiranno il riferimento per la conduzione degli audit relativi all’applicazione del sistema AVS 3+.
ICMQ partecipa attivamente a questi lavori con Ugo Pannuti, chairman dello SH-03, e Igor Menicatti, portando l’esperienza maturata sia come organismo notificato per la marcatura CE dei prodotti da costruzione, sia come organismo accreditato per la verifica delle EPD e come Program Operator del programma EPD Italy.
All’Allegato II del regolamento 2024 sono richiamate le “caratteristiche ambientali essenziali predeterminate” che i produttori dovranno dichiarare nella propria DoP relativamente all’ottavo requisito.
Il CPR prevede un’attuazione progressiva delle nuove disposizioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti ambientali. Le caratteristiche elencate nell’Allegato II saranno quindi introdotte gradualmente. I primi quattro indicatori, relativi agli effetti dei cambiamenti climatici (totale, combustibili fossili, biogenici e uso del suolo/cambiamento di uso del suolo), costituiscono il primo gruppo.
È importante osservare che questi parametri non rappresentano una novità assoluta per il settore, in quanto sono già utilizzati nelle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) conformi alla norma EN 15804+A2. Molti produttori che dispongono già di una EPD possiedono quindi le conoscenze tecniche, i dati e gli strumenti necessari per la loro dichiarazione.
Il passaggio dal CPR 305/2011 al nuovo CPR (UE) 2024/3110 rappresenterà dunque una sfida importante per tutta la filiera delle costruzioni. ICMQ è già impegnata in questa transizione, partecipando attivamente ai lavori dei Sector Group europei e ai diversi tavoli tecnici. Nei prossimi mesi continueremo a condividere aggiornamenti e approfondimenti sul CPR 2024 attraverso articoli, comunicazioni e momenti di confronto con i diversi operatori del mercato. Inoltre, tramite ICMQ Sustainability Academy, sono già disponibili corsi dedicati che illustrano le principali novità del regolamento prodotti da costruzione.

Leggi l'articolo impaginato su ICMQ Notizie n. 121

indietro

Condividi

ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.