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La norma Uni Cei En 50518:2020

Nei precedenti articoli di “ICMQ Notizie” (numeri 100 e 101), avevamo già avuto modo di illustrare la certificazione delle centrali operative in ambito cogente: cioè quando la certificazione è disciplinata dal cosiddetto “Schema della Vigilanza Privata” (ex Decreto del Ministero dell’Interno 4 giugno 2014 nr.115 e Disciplinare del Capo della Polizia del 24 febbraio 2015). Nel numero 101 in particolare, si era segnalato che per la medesima cogenza il Disciplinare successivo (dell’11/12/2020) aveva recepito ufficialmente la UNI CEI EN 50518:2020, sostituendola all’edizione superata del 2014 ed introducendo la “Tabella 2 bis”, ovvero la check list ministeriale per la verifica di conformità di un centro di monitoraggio e di ricezione allarmi (in breve, ARC).
Con il presente articolo si ritiene invece di focalizzare l’attenzione sulla principale novità della suddetta norma, ossia sul relativo “campo di applicazione”, laddove, per la prima volta, vengono descritte due distinte categorie di centrale operativa. Questa distinzione, che apre a quell’opportunità che si è voluto appunto evidenziare, implica la conseguente e speculare distinzione tra “certificazione regolamentata o cogente” e la “certificazione volontaria”. Se, infatti, una centrale operativa di categoria I, che gestisce gli allarmi e le immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza per scopi anticrimine, è obbligatoriamente soggetta alla certificazione ex DM 115/2014, così invece una centrale di categoria II può essere certificata solo volontariamente, cioè unicamente secondo le libere intenzioni ed esigenze di un’azienda che, per la medesima peculiarità, può essere altro rispetto ad un istituto di vigilanza.
Riguardo poi alle caratteristiche e alle funzioni di una centrale operativa di categoria II, ci si riferisce tipicamente alla gestione di tutti quei sistemi di allarme che, pur non essendo servizi “security”, sono ugualmente importanti per la sicurezza di un’azienda e del cittadino, come ad esempio i sistemi antincendio, di allarme sociale (per il telesoccorso sanitario), di videocitofonia e videosorveglianza (per il controllo del traffico), di monitoraggio delle persone o di lavoratori isolati.
Dall’esperienza di organismo di certificazione indipendente (OdC01) in ambito cogente, ICMQ ha di conseguenza sviluppato anche in ambito volontario uno schema specifico di certificazione che permette di verificare altrettanto efficacemente i requisiti di una centrale di categoria II (vale a dire: di integrità e sicurezza della costruzione, del tipo di comunicazioni, delle attività svolte e delle informazioni trattate, della normativa tecnica vigente in materia, ecc.).
ICMQ è pertanto ad oggi disponibile a svolgere entrambe le attività di certificazione 50518, sia cogente per la categoria I, sia volontaria per la categoria II, delle quali giova infine ricordare, a tutti i potenziali clienti e fruitori, che una preliminare valutazione documentata dei rischi (di incendio, esplosione, allagamento, vandalismo, ecc.) che riguardi la categoria stessa di appartenenza, l’ubicazione e l’accessibilità di una centrale operativa (ARC) costituisce il presupposto trasversale e necessario per il buon esito di un audit di conformità o, a monte, di un’efficace progettazione.

Leggi l'articolo su ICMQ Notizie n. 107

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ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.