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Cosa cambia nella normativa sul BIM

A seguito della conversione in legge del D.L. 77/2021, in data 02.08.2021 è stato adottato il DM n. 312/2021, provvedimento con cui il legislatore a distanza di più di tre anni dall’entrata in vigore del D.M. 560/2017, è tornato ad occuparsi di BIM nell’ambito della normativa sulla contrattualistica pubblica.
Detto decreto oltre ad assolvere alla funzione di modificare/integrare il D.M. 560 del 2017, risponde al contempo a quanto previsto del comma 6 dell’art. 48, individuando le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo del BIM ed i criteri premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.
Va evidenziato in primis come il nuovo testo del provvedimento de quo sia orientato ad una mitigazione dell’obbligatorietà progressiva in considerazione della pandemia da COVID-19 ancora in corso e delle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del BIM, ma anche ad un aggiornamento semantico derivante dalla approvazione a livello internazionale ed europeo delle specifiche tecniche del settore.
In tale ottica degna di rilevo è l’introduzione nella normativa sui contratti pubblici della definizione di “modello informativo”, utilizzando una denominazione identica a quanto già normato dalla normativa tecnica ISO EN UNI 19650.
Parimenti rilevante è altresì la previsione, dell’“Offerta di Gestione Informativa” (OGI) a seguito della quale è stata altresì modificata la definizione di “Piano di Gestione Informativa”. Detto ultimo documento pertanto in aderenza a quanto già previsto della Norma UNI 11337-5, dovrà ora essere redatto solo dall’aggiudicatario sulla base della propria OGI.
Con riferimento all’utilizzo facoltativo del BIM, per favorire l’utilizzo anche sperimentale di metodi e strumenti, viene stabilito che la Stazioni Appaltanti possano anche solo inserire gli adempimenti di cui all’art. 3 del D.M. 560/2017 (formazione, acquisizione hardware e software e atto organizzativo) nella programmazione.
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto in commento e della graduazione delle scadenze temporali ivi contenuta, inoltre l’obbligatorietà del BIM a far data dallo 01.01.2025 non sarà più, come originariamente previsto, per tutte le tipologie di opere di qualsiasi importo esse siano, ma esclusivamente per le opere sopra la soglia del milione di Euro.
Venendo alle principali novità introdotte dalla nuova normativa, con riferimento alle “specifiche tecniche”, tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli operatori economici potranno rinvenire le necessarie indicazioni operative riguardo alle procedure di affidamento con il ricorso del BIM, nelle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012, già in uso nel settore delle costruzioni.
Con il nuovo art. 7. Bis, infine, rubricato “Punteggi premiali”, viene sancita la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici.
A tal fine la norma detta un elenco di possibili criteri che le Stazioni Appaltanti, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, potranno anche ampliare attraverso la redazione di elementi premianti tarati sulle specificità del singolo appalto, in linea con gli obiettivi del legislatore, di creare una committenza pubblica digitalizzata in grado di generare richieste specifiche di carattere computazionale.





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