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Survey sul Regolamento Prodotti da Costruzione

La Commissione Europea sta attuando in questo periodo una serie di attività volte alla revisione del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione UE305/2011.
La revisione del disposto legislativo comunitario era un processo già previsto sin dalla sua emanazione, con avvio nell’anno 2018. Già il regolamento in sé rappresentava una profondissima revisione della preesistente Direttiva 89/106.
Un elemento di particolare rilievo nella evoluzione normativa comunitaria degli ultimi anni è certamente rappresentato dalla sentenza della Corte di giustizia europea C-613/14 relativa al procedimento ormai noto come “James Elliott”, dal nome della società che ha intentato una causa verso un fornitore, nell’ambito della quale la Corte ha chiarito che le norme armonizzate (cioè quelle norme EN i cui riferimenti sono pubblicati nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea – OJEU) fanno parte del diritto dell’Unione e pertanto sono obbligatorie (in realtà è obbligatoria la cosiddetta “parte armonizzata della norma”, costituita dall’Appendice ZA e da tutti i punti della norma richiamati in modo esplicito, direttamente o indirettamente, dalla stessa Appendice ZA).

La sentenza
Il provvedimento, dalla sua pubblicazione, ha cominciato a circolare in tutte le sedi istituzionali comunitarie: Bruxelles, Lussemburgo, Strasburgo, nell’ambito del parlamento europeo, del CEN - Comitato Europeo di Normazione, ma soprattutto ha suscitato parecchie riflessioni e modifiche nell’approccio da parte della Commissione europea, che in forza delle numerose deleghe decisionali ricevute dal parlamento dell’UE, detiene anche consistenti responsabilità nell’ambito dell’attuazione del regolamento stesso.
Infatti, nell’ambito della sentenza si afferma che “ … sebbene l’elaborazione di tale norma armonizzata sia indubbiamente attribuita a un organismo di diritto privato (CEN), la stessa costituisce nondimeno una misura di attuazione necessaria e strettamente regolamentata dei requisiti essenziali definiti da tale direttiva, realizzata su iniziativa e sotto la direzione nonché il controllo della commissione, e i suoi effetti giuridici sono soggetti alla previa pubblicazione da parte di quest’ultima dei suoi riferimenti nella gazzetta ufficiale dell’Unione europea”.

Il sondaggio
Per tali motivi la commissione ha ritenuto opportuno, nell’ambito del citato processo di revisione del CPR, sottoporre agli stakeholders (fabbricanti, importatori, rivenditori, costruttori, progettisti, utilizzatori finali, associazioni rappresentanti dell’industria, del commercio e della libera professione, le autorità pubbliche, le associazioni dei consumatori, gli organismi notificati) un sondaggio volto a determinare quale sia l’opzione più opportuna tra quelle previste in fase di revisione del CPR.
Si va dalla completa dismissione del CPR e conseguente ritorno alle previgenti leggi nazionali, opzione remota che andrebbe contro a qualsiasi volontà di mantenere un mercato comune nell’ambito dei prodotti da costruzione, a meno di applicare in maniera massiva il concetto del mutuo riconoscimento, alla revisione consistente dell’attuale strumento normativo, investendo ad esempio la Commissione europea del compito di integrare i requisiti di prodotto tramite appositi atti delegati, fino a revisioni che rendano la normativa più “leggera” ed inerente ad esempio solo i metodi di prova, o determinati ambiti prestazionali.

Il parere di ICMQ e Conforma
ICMQ e l’associazione di organismi notificati Conforma hanno risposto che l’opzione più opportuna sarebbe di mantenere l’attuale quadro normativo, provvedendo al suo perfezionamento ed alla sua ulteriore implementazione, lasciando al Comitato Europeo di Normazione la prerogativa di scrivere le norme sia nelle parti volontarie, sia nelle parti armonizzate e proponendo la possibilità di pubblicare l’intera appendice ZA delle singole norme sulla gazzetta ufficiale europea, in modo da renderle disponibili a tutti in modo gratuito e con traduzione “ufficiale” in tutte le lingue dei paesi dell’Unione.
Si auspica inoltre una maggiore attività da parte delle autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato. Invece è stato espresso parere assolutamente negativo in merito ad eventuali processi di ritorno alle previgenti normative nazionali di qualificazione dei prodotti da costruzione.
In particolare ICMQ ha voluto integrare la risposta relativa all’implementazione del 7° requisito di base delle opere di costruzione (BWR) “uso sostenibile delle risorse naturali”, con la segnalazione del fatto che esistono vari organismi, già operanti nell’ambito della certificazione di sostenibilità dei prodotti da costruzione, che fanno capo all’associazione “Eco Platform”, che potrebbero utilmente operare nell’ambito citato utilizzando lo strumento dell’Environmental Product Declaration - EPD, nel framework legale e di approccio rappresentato dalla norma UNI EN 15804.
Si è svolta infine, a settembre, una conferenza promossa dalla Commissione europea, volta all’illustrazione delle varie possibilità di cambiamento nel CPR e delle relative implicazioni. Un’ulteriore occasione per far giungere all’attenzione della Commissione europea i suggerimenti di chi opera da ormai quindici anni in qualità di Organismo Notificato per la marcatura CE dei prodotti da costruzione.

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ICMQ è organismo di certificazione di terza parte accreditato da Accredia e specializzato nel settore dell’edilizia e delle costruzioni.