Novità per i produttori di aggregati
È stato recentemente firmato dal Ministro della Transizione Ecologica il decreto che stabilisce i criteri specifici per i quali i rifiuti inerti, provenienti dalle attività di costruzione e di demolizione (rifiuti C&D) e gli altri di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il provvedimento, di seguito allegato, è ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La novità importante per i produttori di aggregati riguarda ciò che è riportato nell’articolo 6, comma 1, ovvero l’applicazione di: “un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.
Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all’Allegato 1, del piano di campionamento e dell’automonitoraggio”.
Inoltre, le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da Organismo Accreditato, non sono soggette alle disposizioni (Art. 5, comma 3) che prevede per il produttore di aggregato recuperato di dover conservare copia della dichiarazione, di cui al comma 2, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.
Su tutti questi aspetti ICMQ può fornire delucidazioni e supporto ai produttori in questa delicata fase di passaggio.
I produttori di aggregati riciclati avranno 180 giorni di tempo per adeguarsi alle nuove direttive.
Il personale di ICMQ rimane a disposizione per chiarimenti e informazioni.