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Novità per chi vende e chi acquista condizionatori

Dal 25 luglio 2019 si attua quanto previsto dall’art. 16 del Dpr 146. Interessati sia i venditori che gli acquirenti di gas fluorurati ad effetto serra e di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti fgas.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono tali gas (tra cui i condizionatori) devono comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti, o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti fgas(1), devono comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell’acquirente;
d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

(1) Apparecchiature in cui le parti contenenti gas fluorurati a effetto serra non sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati. Non hanno, inoltre, un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita

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