
L’Unione europea ai fini dell’applicazione della direttiva 89/106/CEE, riguardante la sicurezza dei prodotti nelle opere, ha demandato al CEN (ente di normazione europeo) l’elaborazione di norme armonizzate riguardanti i prodotti per le costruzioni.
In Italia il Dpr 246/93 ha recepito tale direttiva e ne è diventato il Regolamento di attuazione nazionale richiedendo che tutti i prodotti i cui riferimenti normativi siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea e che siano commercializzati in ambito comunitario abbiano obbligatoriamente la marcatura CE entro un periodo stabilito. I prodotti sprovvisti di marcatura dopo il termine fissato devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici.
La marcatura CE non è una certificazione di prodotto. Essa infatti non è equivalente ad un marchio di qualità di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione, ma è un’etichetta che attesta che il prodotto è conforme alla legislazione europea applicabile e pertanto può circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea. La responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE e dell’immissione del prodotto sul mercato sono sempre e solo del produttore.
Per poter apporre la marcatura CE su un prodotto è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della Dichiarazione di conformità e della relativa Etichetta CE. Queste attività, a seconda della criticità del prodotto nei confronti della sicurezza, spettano al produttore o ad un organismo notificato dai ministeri competenti, come ICMQ.
Consulta nel database ICMQ l’elenco delle aziende certificate
Registro dei prodotti o sistemi certificati (istituito ai sensi dell´art. 10 comma 5 del D.M. n. 156/03)
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